L’art. 16 bis del TUIR prevede che si possono portare in detrazione dall’imposta lorda IRPEF le spese relative a lavori di ristrutturazione e ammodernamento del proprio immobile.
La detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 anni, compete ai seguenti soggetti (CC.MM. n. 57/1998 e n. 121/1998):
- Il proprietario o nudo proprietario dell’abitazione;
- Il titolare di un diritto reale di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, coniuge superstite titolare del diritto di abitazione);
- Il comodatario;
- Il locatario;
- I soci di cooperativa;
- Gli imprenditori individuali per beni diversi da quelli strumentali e merce;
- I soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice (per gli immobili diversi da quelli strumentali e merce);
- Il promissario acquirente, a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare e che nella prescritta comunicazione da inviare all’amministrazione finanziaria siano indicati gli estremi di registrazione del medesimo preliminare nell’apposito spazio predisposto per gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato;
- i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) del possessore intestatario dell’immobile. Il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile – requisito richiesto per fruire della detrazione – è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato. La convivenza deve sussister fin dal momento in cui iniziano i lavori (Ris. N. 184/E del 2002 e Cir. N. 15/E del 2005, par. 7.2);
- il coniuge al quale la sentenza di separazione ha assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge (Cir. N. 13/2013);
- I soci di cooperative a proprietà indivisa a cui è stato assegnato l’alloggio ancorché il mutuo non sia ancora frazionato, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile.
N.B: Si ricorda che, per chi affida la ristrutturazione ad imprese edili, è detraibile il 50% dell’intera spesa risultante dalla fattura pagata con apposito bonifico “ristrutturazioni”, mentre per chi esegue i lavori in economia si detrae il 50% della fattura dei soli materiali, sempre pagata con bonifico “ristrutturazioni”.
LE NOVITA’:
Con la L. 76/2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, il vincolo prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso è stato equiparato a quello derivante dal matrimonio.
A tal proposito, l’agenzia delle entrate, nella recente risoluzione n. 64/2016 ha chiarito che anche un convivente legato da vincolo affettivo ma non sposato (convivente more uxorio) può beneficiare delle detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR.
Va precisato, inoltre, che la L. 76/2016:
- a) estende ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i famigliari);
- b) riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.
Ciò in quanto, ai fini della detrazione, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente è insita nella convivenza stessa.
Con la precedente disciplina, invece, il soggetto convivente more uxorio, se sosteneva le spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della compagna/compagno, poteva usufruire delle detrazioni soltanto se formalizzava la sua convivenza mediante contratto di comodato, da registrare, e spostando la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.
Oggi, invece, anche il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile può fruire delle detrazioni per le spese inerenti i lavori di ristrutturazione dell’immobile in cui si esplica la convivenza, anche se questa è diversa dall’abitazione principale della coppia.
Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge 76/2016 “ Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, se le spese di ristrutturazione dell’immobile sono sostenute da un soggetto non proprietario o non detentore dell’immobile ma unito civilmente con il possessore o detentore dell’immobile, le stesse possono essere detratte da colui che le ha sostenute, ricorrendone ovviamente tutti i presupposti di legge.