IL SUPER AMMORTAMENTO PER ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI NUOVI 07.04.2017

 

IL SUPER AMMORTAMENTO PER ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI NUOVI

 

  1. SOGGETTI INTERESSATI E NON

 

L’art. 1, comma 91, della legge n. 208/15 sancisce che “ Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 ( l’agevolazione è riconosciuta anche per gli acquisti effettuati entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 l’ordine di acquisto sia accettato dal venditore e risulti pagato un acconto per al 20% del prezzo), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.

 

Possono quindi usufruire dell’agevolazione:

  • i titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni o settore di appartenenza;
  • gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
  • i lavoratori autonomi (anche in forma associata);

 

Sono comprese anche le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano:

  • il regime dei minimi (art. 1 commi 96 e ss. L. 244/2007);
  • il regime di vantaggio (art. 27 commi 1-2 D.l. 98/2011).

 

Sono esclusi invece, i soggetti che applicano il regime forfettario in quanto essi non possono dedurre alcun costo.

 

  1. BENI INTERESSATI DALL’AGEVOLAZIONE

 

L’ agevolazione riguarda gli investimenti in:

  • Beni strumentali (ossia di quei beni che non vengono direttamente consumati, ma che sono utilizzati per la produzione di altri beni ) nuovi;
  • Effettuati nel periodo 15/10/15 – 31/12/16
  • Beni di costo non superiore a €516 ( dedotti integralmente nell’esercizio in cui la spesa è sostenuta )
  • Le autovetture a deducibilità limitata e le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, fermo restando il limite di deducibilità del 70% dei relativi costi.

 

Sono esclusi espressamente invece:

  • I beni immobili;
  • I beni mobili il cui coefficiente di ammortamento è < a 6,5%
  • i beni indicati nell'Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016
  • non sono agevolati né gli investimenti in beni immateriali, né quelli privi del requisito di novità.
  • Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita
  • Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

 

  1. IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE

 

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento o del canone leasing fiscalmente deducibile.

Per cui è possibile maggiorare le quote (fiscali) di ammortamento e i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando a dedurre, al termine del periodo il 140% del costo di acquisto.

Tale agevolazione consiste in una variazione in diminuzione definitiva da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRPEF, senza impatto in contabilità, ad eccezione per le minori imposte di competenza. L’agevolazione, essendo una variazione in diminuzione definitiva, non genera maggiori imposte differite da stanziare a bilancio.

 

ESEMPIO:

 

L’01.01.2016 è stato acquistato un bene strumentale nuovo al costo di € 20.000.

Il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 20%.

Il piano di ammortamento è il seguente:

 

COSTO

AMMORTAMENTO

INDICAZIONE MOD. UNICO RF55, Cod. 50 RG22, Cod. 27

EFFETTIVO

MAGGIORAZIONE 40%

ANNO

QUOTA ORDINARIA

QUOTA MAGGIORATA

 

 

 

2016

(50%) 2.000

800

800

 

 

2017

4.000

1.600

1.600

20.000

8.000

2018

4.000

1.600

1.600

 

 

2019

4.000

1.600

1.600

 

 

2020

4.000

1.600

1.600

 

 

2021

2.000

800

800

 

 

 

20.000

8.000

 

 

              ESEMPIO ACQUISTO AUTO:

Supponiamo che l’azienda acquisti un’auto da destinare all’uso promiscuo (non assegnata ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta) spendendo euro 30.000 con un coefficiente di ammortamento del 25%.
in assenza del super ammortamento il limite fiscale massimo per calcolare la quota annua deducibile era di 18.075,99 euro. Dato che il costo dell’auto (30.000 euro) risultava superiore alle soglie fiscali stabilite, l’ammortamento doveva essere calcolato in questo modo:
(18.075,99x25/100)=4.519
Sulla cifra cosi ottenuta doveva essere applicata la quota di deducibilità pari al 20%
4.519*20/100=903,80euro.
Con il super ammortamento il valore del veicolo viene incrementato del 40%:
30.000+(30.000x40/100)=42.000euro.
Tale cifra è superiore al limite massimo consentito (25.306,39 euro).
Grazie alla maggiorazione del 40% del costo massimo fiscalmente riconosciuto (40% di 18.075,99)l’importo della maggiorazione è pari a 361,52 euro poiché:
7.230,40 x 25% x 20% = 361,51

 

COSTO MASSIMO FISCALE

COSTO MASSIMO FISCALE

 

MAGGIORATO DEL 40%

€ 18.076

€ 25.306

€ 25.822

€ 36.151

                   

 

 

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