Sanzioni penali tributarie - Riforma D.Lgs n. 158/2015 - 01/03/2018

REATO PENALE

SOGLIA

PENA

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti

 

Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi

Superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta evasa.

Superiori al 5% del dichiarato o comunque superiore a euro 1.500.000, ovvero crediti e ritenute fittizie a diminuzione dell’imposta superiore al 5% dell’imposta  o comunque superiore a euro 30.000, per elementi attivi sottratti ad imposizione.

Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni

Dichiarazione infedele

Superiore a euro 150.000 di imposta evasa

Superiore al 10% del dichiarato o comunque superiore a euro 3.000.000, per elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi.

Reclusione da 1 anno a 3 anni.

Omessa dichiarazione annuale dei redditi, IVA e 770

Superiore a euro 50.000 per ciascuna imposta evasa o l’ammontare delle ritenute non versate.

Reclusione da 1 e sei mesi  a 4 anni

Occultamento o distruzione dei documenti contabili

 

Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni

Omesso versamento delle ritenute certificate

Superiore a Euro 150.000 per ritenute omesse

Reclusione da 6 mesi a due anni

Omesso versamento IVA

Superiore a euro 250.000 per omesso versamento di ciascun periodo di imposta

Reclusione da 6 mesi a due anni

Indebita compensazione

Superiore a euro 50.000 per utilizzo di crediti non spettanti.

Superiore a euro 50.000, per utilizzo di crediti inesistenti

Reclusione da 6 mesi a 2 anni per utilizzo di crediti non spettanti.

Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni, per utilizzo di crediti inesistenti.

 

FATTISPECIE

 

Confisca

Per tutti i reati tributari è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che detti beni non appartengano a persona terza al reato, ovvero quando la stessa non sia possibile sui beni di cui il reo ha disponibilità, viene effettuata nella forma per equivalente.

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento, la confisca è sempre ordinata.

 

 

Cause di non punibilità

I reati di omesso versamento delle ritenute, omesso versamento IVA ed indebita compensazioni non sono puniti se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti mediante il pagamento integrale degli importi dovuti, anche mediante speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché del ravvedimento operoso.

 

I reati di infedele dichiarazione e omessa dichiarazione non sono puniti se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso, o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

 

Se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado il contribuente sta provvedendo all’estinzione del debito tributario mediante la rateizzazione, gli è data la possibilità di pagare il debito residuo in tre rate.

 

 

 

 

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